IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  14  e  seguenti della legge 24 novembre 1999, n.
468,  che  delega  il  Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua
entrata  in  vigore, un decreto legislativo concernente la competenza
in   materia   penale  del  giudice  di  pace,  nonche'  il  relativo
procedimento  e  l'apparato sanzionatorio dei reati ad esso devoluti,
unitamente  alle  norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
secondo  i principi e i criteri direttivi previsti dagli articoli 15,
16 e 17;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 giugno 2000;
  Acquisiti  i  pareri  delle  competenti  commissioni permanenti del
Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei  deputati,  a  norma
dell'articolo  21,  comma  1, della citata legge 24 novembre 1999, n.
468;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 agosto 2000;
  Sulla proposta del Ministro della giustizia;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
Organi giudiziari nel procedimento penale davanti al giudice di pace
  1. Svolgono funzioni giudiziarie nel procedimento penale davanti al
giudice di pace:
    a)  il  procuratore  della Repubblica presso il tribunale nel cui
circondario ha sede il giudice di pace;
    b) il giudice di pace.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - Per il testo dell'articolo 14 della legge 24 novembre
          1999, n. 468, si veda nelle note alle premesse.
          Note alle premesse:
              -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 76 e 87 della
          Costituzione:
              "Art.  76.  L'esercizio  della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti".
              "Art.  87.  Il  Presidente  della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il "referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze Armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
              - Si trascrive il testo dell'articolo 14 della legge 23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
              "Art.   14.  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi  adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
          della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
          Repubblica  con  la denominazione di "decreto legislativo e
          con   l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione.
              2.  L'emanazione  del decreto legislativo deve avvenire
          entro  il  termine  fissato  dalla legge di delegazione; il
          testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
          trasmesso   al   Presidente   della   Repubblica,   per  la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita'  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata
          disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
          successivi  per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti. In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione,  il  Governo  informa periodicamente le Camere
          sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
          della delega.
              4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto per
          l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle commissioni
          permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
          della  legge  di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
          successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
          osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle
          commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni".
              - Si trascrive il testo degli articoli 14, 15, 16, 17 e
          21,  della  legge  24 novembre 1999, n. 468 (Modifiche alla
          legge  21  novembre  1991,  n. 374, recante istituzione del
          giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza
          penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del
          codice di procedura penale):
              "Art. 14 (Delega al Governo in materia penale). - 1. Il
          Governo  della  Repubblica  e'  delegato ad adottare, entro
          otto  mesi  dalla  data di entrata in vigore della presente
          legge,  un decreto legislativo concernente la competenza in
          materia  penale  del  giudice  di pace, nonche' il relativo
          procedimento  e  l'apparato sanzionatorio dei reati ad esso
          devoluti,   unitamente   alle   norme   di  attuazione,  di
          coordinamento e transitorie, secondo i principi e i criteri
          direttivi previsti dagli articoli 15, 16 e 17".
              "Art.  15  (Competenza in materia penale del giudice di
          pace).  1. Al giudice di pace e' devoluta la competenza per
          i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:
          581  (percosse);  582,  secondo  comma  (lesione  personale
          punibile  a  querela  della  persona  offesa); 590 (lesioni
          personali    colpose),   limitatamente   alle   fattispecie
          perseguibili  a  querela  di  parte  e  ad esclusione delle
          fattispecie  connesse  alla colpa professionale e dei fatti
          commessi  con  violazione  delle  norme  per la prevenzione
          degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro
          o che abbiano determinato una malattia professionale quando
          in  tutti  i  casi  anzidetti  la malattia abbia una durata
          superiore  a  venti  giorni;  593,  primo  e  secondo comma
          (omissione  di  soccorso);  594  (ingiuria);  595,  primo e
          secondo  comma (diffamazione); 612, primo comma (minaccia);
          626   (furti   punibili   a   querela   dell'offeso);   627
          (sottrazione  di  cose  comuni);  631  (usurpazione), salvo
          ricorra  l'ipotesi di cui all'art. 639-bis; 632 (deviazione
          di  acque  e  modificazione  dello stato dei luoghi), salvo
          ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-bis; 633, primo comma
          (invasione  di  terreni o edifici), salvo ricorra l'ipotesi
          di cui all'art. 639-bis; 635, primo comma (danneggiamento);
          636 (introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e
          pascolo  abusivo),  salvo ricorra l'ipotesi di cui all'art.
          639-bis;  637  (ingresso  abusivo  nel  fondo altrui); 638,
          primo comma (uccisione o danneggiamento di animali altrui);
          639  (deturpamento  e  imbrattamento  di cose altrui) e 647
          (appropriazione  di  cose  smarrite,  del  tesoro o di cose
          avute per errore o nel caso fortuito).
              2.  Al giudice di pace e' devoluta la competenza per le
          contravvenzioni  previste  dai seguenti articoli del codice
          penale: 689 (somministrazione di bevande alcoliche a minori
          o  a  infermi di mente); 690 (determinazione in altri dello
          stato  di  ubriachezza);  691  (somministrazione di bevande
          alcoliche  a  persona  in  stato di manifesta ubriachezza);
          726,  primo  comma  (atti contrari alla pubblica decenza) e
          731  (inosservanza  dell'obbligo dell'istruzione elementare
          dei minori).
              3. Al giudice di pace e' inoltre devoluta la competenza
          per  i reati previsti da leggi speciali, da individuare nel
          rispetto di tutti i seguenti criteri:
                a)  reati puniti con una pena detentiva non superiore
          nel  massimo a quattro mesi, ovvero con una pena pecuniaria
          sola o congiunta alla predetta pena, ad eccezione di quelli
          che  nelle  ipotesi  aggravate  sono  puniti  con  una pena
          detentiva superiore a quella suindicata;
                b)  reati  per  i  quali  non  sussistono particolari
          difficolta'  interpretative  o  non  ricorre, di regola, la
          necessita'   di  procedere  ad  indagini  o  a  valutazioni
          complesse  in fatto o in diritto e per i quali e' possibile
          l'eliminazione  delle  conseguenze  dannose del reato anche
          attraverso le restituzioni o il risarcimento del danno;
                c)  reati  che  non rientrano in taluna delle materie
          indicate nell'art. 34 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
          ovvero nell'ambito delle violazioni finanziarie".
              "Art.  16  (Sanzioni).  -  1.  Con  il  decreto  di cui
          all'art.  14,  l'apparato  sanzionatorio  relativo ai reati
          devoluti  alla competenza del giudice di pace e' modificato
          secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
                a) previsione, in luogo delle attuali pene detentive,
          della  sola  pena pecuniaria per un importo non superiore a
          lire  cinque  milioni e, nei casi di maggiore gravita' o di
          recidiva, di sanzioni alternative alla detenzione, quali la
          prestazione  di  attivita'  non  retribuita  a favore della
          collettivita' o di altre forme di lavoro sostitutivo per un
          periodo  non  superiore a sei mesi, l'obbligo di permanenza
          in  casa  per  un  periodo  non  superiore a quarantacinque
          giorni,  ovvero misure prescrittive specifiche determinando
          la misura o il tempo della sanzione indipendentemente dalla
          commisurazione con le attuali pene edittali;
                b)  previsione,  in  caso  di mancato pagamento della
          pena  pecuniaria,  della conversione in lavoro sostitutivo,
          per  un  periodo non inferiore ad un mese e non superiore a
          sei mesi, nonche' dell'applicabilita' delle disposizioni di
          cui  agli  articoli 102,  quarto comma, e 108, primo comma,
          della   legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e  successive
          modificazioni;
                c)  previsione  di  uno specifico delitto, punito con
          pena detentiva fino ad un anno non sostituibile, in caso di
          inosservanza grave o di violazione reiterata degli obblighi
          connessi  alle  sanzioni  alternative  alla  detenzione, da
          attribuire alla competenza del tribunale".
              "Art.  17  (Procedimento  penale  davanti al giudice di
          pace).  -  1.  Il procedimento penale davanti al giudice di
          pace  e'  disciplinato, tenendo conto delle norme del libro
          ottavo  del  codice  di  procedura  penale  riguardanti  il
          procedimento   davanti   al   tribunale   in   composizione
          monocratica, con le massime semplificazioni rese necessarie
          dalla   competenza  dello  stesso  giudice.  Si  osservano,
          altresi', i seguenti principi e criteri direttivi:
                a)  estensione  della  perseguibilita'  a querela dei
          reati;
                b)   previsione   che,   nel  rispetto  dei  principi
          stabiliti  negli  articoli  109  e  112 della Costituzione,
          l'attivita'    di   indagine   sia   di   regola   affidata
          esclusivamente alla polizia giudiziaria e che questa, salve
          specificate  ipotesi, sulla base dell'imputazione formulata
          dal    pubblico   ministero,   disponga   direttamente   la
          comparizione  dell'imputato  davanti al giudice, a meno che
          il   pubblico   ministero  richieda  l'archiviazione  della
          notizia   di  reato  al  giudice  di  pace  competente  per
          territorio;
                c)  previsione  che  per  taluni reati perseguibili a
          querela  la  citazione  in giudizio possa essere esercitata
          anche  direttamente  dalla persona offesa col ministero del
          difensore mediante ricorso al giudice di pace;
                d)   previsione   che   il   giudice  di  pace  fissi
          direttamente  l'udienza  o,  nel caso in cui sia necessario
          svolgere  indagini,  trasmetta  la  notizia  di  reato alla
          polizia  giudiziaria perche' proceda ai sensi della lettera
          b);
                e)  previsione di tempestiva informazione al pubblico
          ministero per l'esercizio delle sue facolta' e di strumenti
          idonei  ad  una puntuale formulazione dell'imputazione e ad
          un compiuto esercizio del diritto di difesa;
                f)  introduzione  di un meccanismo di definizione del
          procedimento  nei  casi di particolare tenuita' del fatto e
          di  occasionalita' della condotta, quando l'ulteriore corso
          del  procedimento  puo' pregiudicare le esigenze di lavoro,
          di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta
          ad indagini o dell'imputato;
                g)  obbligo  per il giudice di procedere al tentativo
          di  conciliazione  sugli  aspetti  riparatori e risarcitori
          conseguenti  al  reato,  nonche'  in ordine alla remissione
          della querela ed alla relativa accettazione;
                h)  previsione  di  ipotesi  di  estinzione del reato
          conseguenti  a  condotte  riparatorie  o  risarcitorie  del
          danno;
                i)  ridefinizione  delle  ipotesi  di connessione dei
          procedimenti  che  tenga conto della particolare natura dei
          reati  devoluti  alla  competenza  del  giudice  di  pace e
          introduzione  di  poteri  discrezionali  in capo al giudice
          quanto all'obbligo di rilevarne l'operativita';
                l) svolgimento del giudizio in forma semplificata con
          ampliamento  delle possibilita' di utilizzazione degli atti
          delle indagini preliminari, quando vi sia il consenso delle
          parti;
                m)  previsione  che le funzioni di pubblico ministero
          in  udienza siano delegate dal procuratore della Repubblica
          presso  il tribunale, che non le eserciti personalmente, ad
          uno  dei  soggetti  di  cui  all'art.  72  dell'ordinamento
          giudiziario,  approvato  con regio decreto 30 gennaio 1941,
          n. 12, e successive modificazioni;
                n)  previsione  delle  appellabilita'  delle sentenze
          emesse  dal  giudice  di  pace,  ad eccezione di quelle che
          applicano   la   sola   pena  pecuniaria  e  di  quelle  di
          proscioglimento  relative  a  reati puniti con la sola pena
          pecuniaria;
                o)  previsione  della  non  appellabilita'  da  parte
          dell'imputato  delle sentenze di non luogo a procedere e di
          proscioglimento  con  le  quali sia stato dichiarato che il
          fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso;
                p)  previsione  di  una  particolare disciplina delle
          iscrizioni  nel  casellario  giudiziale e dei loro effetti,
          assicurando   fra   l'altro  che  i  certificati  richiesti
          dall'interessato non riportino le iscrizioni delle condanne
          per  reati  la  cui  competenza e' attribuita al giudice di
          pace".
              "Art.  21 (Emanazione del decreto legislativo). - 1. Lo
          schema  di  decreto  legislativo  di  cui  all'art.  14  e'
          trasmesso  alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della
          Repubblica  almeno  sessanta  giorni  prima  della scadenza
          prevista  per  l'esercizio  della  delega.  Le  commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia  esprimono  il  loro
          parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello
          schema medesimo.
              2.  Il  decreto legislativo di cui all'art. 14 entra in
          vigore il centottantesimo giorno successivo alla data della
          sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
              3. Il Ministero della giustizia, nei centottanta giorni
          successivi   alla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale  del  decreto  legislativo  di  cui  all'art. 14,
          predispone  formulari  idonei  e  strumenti  audiovisivi di
          formazione  per  la  preparazione  dei  giudici  di pace al
          processo penale di cui all'art. 17.
              4.   I  consigli  giudiziari,  nei  centottanta  giorni
          successivi   alla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale  del  decreto  legislativo  di  cui  all'art. 14,
          organizzano  un  congruo  periodo di tirocinio penale per i
          giudici  onorari  in  carica alla data di entrata in vigore
          del  medesimo  decreto  legislativo, da rendere compatibile
          con   il   normale   lavoro   di   ufficio,  applicando  le
          disposizioni  di cui all'art. 4-bis della legge 21 novembre
          1991,  n. 374, introdotto dall'art. 2 della presente legge,
          in quanto applicabili".